Art. 6.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. In caso di violazione delle disposizioni derivanti dalla presente legge e in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza lo richiedano, il presidente della regione o provincia autonoma può sospendere o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2.